Criteri di liquidazione del danno biologico nelle lesioni personali

Inquadramento normativo

La liquidazione del danno biologico rappresenta uno degli aspetti più tecnici e complessi che un avvocato deve padroneggiare. Quando un sinistro stradale provoca lesioni di particolare gravità, è fondamentale rivolgersi a un avvocato epseto in lesioni gravi da incidente che sappia valutare correttamente tutti i profili risarcitori. Il risarcimento danni da incidente stradale per lesioni alla persona trova il proprio fondamento nell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni per le lesioni micropermanenti e nelle tabelle elaborate dai tribunali per le lesioni più gravi.

Lesioni micropermanenti (fino al 9%)

Per le lesioni di lieve entità con postumi permanenti fino al 9% di invalidità, trova applicazione l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, che costituisce norma imperativa applicabile su tutto il territorio nazionale.

Come chiarito dalla Cassazione, “l’art. 139 CdA è norma oggettiva che si applica su tutto il territorio nazionale in caso di lesioni micropermanenti, e cioè per i danni di lieve entità derivanti da lesioni pari o inferiori al 9%, e prescrive che il danno biologico permanente sia liquidato in un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità”.

Criteri di calcolo

Il danno biologico permanente è liquidato applicando coefficienti moltiplicatori crescenti:

  • 1% = coefficiente 1
  • 2% = coefficiente 1,1
  • 3% = coefficiente 1,2
  • 4% = coefficiente 1,3
  • 5% = coefficiente 1,5
  • 6% = coefficiente 1,7
  • 7% = coefficiente 1,9
  • 8% = coefficiente 2,1
  • 9% = coefficiente 2,3

Il valore base del punto (aggiornato annualmente) viene moltiplicato per il coefficiente corrispondente e ridotto dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno.

Accertamento medico-legale

L’art. 139, comma 2, CdA prevede che “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro gerarchicamente ordinati”. L’accertamento strumentale non costituisce l’unico mezzo probatorio utilizzabile.

Personalizzazione del danno

L’art. 139, comma 3, CdA prevede che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”.

Lesioni macropermanenti (oltre il 9%)

Per le lesioni con postumi permanenti superiori al 9%di invaliditò perma si applicano le tabelle elaborate dai tribunali, in particolare le Tabelle di Milano, che garantiscono uniformità e prevedibilità delle decisioni. Un avvocato esperto di sinistri stradali deve saper applicare correttamente questi criteri per ottenere il giusto risarcimento per lesioni gravissime da incidente stradale.

Danno biologico permanente

La liquidazione avviene mediante applicazione di valori tabellari che tengono conto:

  • Della percentuale di invalidità permanente
  • Dell’età del danneggiato al momento della cessazione dell’invalidità temporanea
  • Delle specificità del caso concreto

Danno biologico temporaneo

Il danno biologico temporaneo si distingue in:

  • Inabilità temporanea totale (100%): impedimento assoluto alle attività quotidiane
  • Inabilità temporanea parziale: riduzione percentuale della capacità di svolgere le normali attività

Per le micropermanenti, l’art. 139 CdA prevede un importo giornaliero fisso (aggiornato annualmente), ridotto proporzionalmente in caso di inabilità parziale.

Danno morale

Il danno morale mantiene piena autonomia rispetto al danno biologico, trattandosi di sofferenza interiore non suscettibile di accertamento medico-legale. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, “il danneggiato è onerato dell’allegazione e della prova, anche mediante presunzioni e massime di esperienza, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”.

Per le micropermanenti, la liquidazione del danno morale non può superare il limite del 20% del danno biologico permanente, come previsto dall’art. 139, comma 3, CdA.

Personalizzazione del danno

La personalizzazione del danno biologico richiede l’allegazione e la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado. Non sono sufficienti a tal fine:

  • L’impossibilità di cimentarsi in attività fisiche
  • La lesione alla capacità lavorativa generica
  • Le conseguenze ordinarie della lesione

Consigli pratici

Rivolgersi tempestivamente a un avvocato di fiduciae diffidare soprattutto dall’assistenza legale proposto dalla compagnia di assicurazioni che per ovvi motivi tenderà sempre a minimizzare l’entità del riasarcimento.

Conservare tutta la documentazione medica: referti di pronto soccorso, certificati medici, esami strumentali, fatture di spese mediche

Documentare il periodo di inabilità temporanea con certificazioni mediche dettagliate

Allegare specificamente le circostanze eccezionali che giustificano una personalizzazione del danno

Non accettare offerte basate su criteri diversi dall’art. 139 CdA per le micropermanenti

Verificare che l’età considerata per il calcolo sia quella al momento della cessazione dell’invalidità temporanea

Richiedere la liquidazione separata del danno morale, provando le sofferenze psichiche patite

Considerare che gli importi tabellari sono aggiornati annualmente: verificare l’applicazione dei valori corretti

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