Introduzione
Il rapporto tra le prestazioni dovute dall’assicurazione obbligatoria RCA e gli indennizzi spettanti dalle polizze private infortuni rappresenta una delle questioni più complesse e dibattute del diritto assicurativo contemporaneo. La problematica assume particolare rilevanza pratica considerando la diffusione delle polizze infortuni private, spesso stipulate dai cittadini come forma di tutela integrativa rispetto alle coperture obbligatorie, e la necessità di definire con chiarezza i confini applicativi del principio indennitario che governa l’intero sistema assicurativo italiano.
La questione si inserisce nel più ampio dibattito sulla natura giuridica delle polizze infortuni private e sulla loro collocazione sistematica tra le assicurazioni contro i danni e quelle sulla vita, con evidenti riflessi sull’operatività del divieto di cumulo tra prestazioni assicurative e risarcimenti da responsabilità civile.
Il Quadro Normativo di Riferimento
Il sistema normativo italiano si fonda su alcuni principi cardine che regolano i rapporti tra diverse forme di tutela assicurativa. L’articolo 1910 del Codice Civile disciplina l’assicurazione presso diversi assicuratori, stabilendo che “l’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno”.
Il Codice delle Assicurazioni Private fornisce la classificazione sistematica dei rami assicurativi, collocando gli infortuni nel primo ramo danni, comprensivo di “infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate”.
Questa collocazione normativa costituisce il punto di partenza per l’inquadramento sistematico delle polizze infortuni, pur non risolvendo definitivamente la questione della loro natura giuridica, che rimane affidata all’interpretazione giurisprudenziale e all’analisi delle concrete pattuizioni contrattuali.
L’Evoluzione Giurisprudenziale: Dalle Origini alle Sezioni Unite del 2018
I Primi Orientamenti
La giurisprudenza italiana ha attraversato diverse fasi evolutive nell’approccio al cumulo tra indennizzi assicurativi e risarcimenti da responsabilità civile. Inizialmente prevaleva un orientamento favorevole al cumulo, basato sulla considerazione che l’indennizzo assicurativo traeva origine dal contratto di assicurazione e non dal fatto illecito, costituendo pertanto un titolo autonomo e indipendente rispetto al risarcimento dovuto dal responsabile civile.
Come evidenziato dal Tribunale di Varese, questo orientamento si fondava sul principio che “il soggetto assicurato contro gli infortuni riceva dall’assicuratore il relativo indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo, poiché, in tal caso, siffatta prestazione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di assicurazione e cioè da un titolo diverso ed indipendente dall’illecito stesso”.
La Svolta delle Sezioni Unite del 2002
Un primo cambio di rotta si registra con le Sezioni Unite della Cassazione del 2002, che negano la possibilità del cumulo, estendendo alle assicurazioni contro gli infortuni l’applicazione dell’articolo 1910 del Codice Civile. La ratio di tale orientamento si fondava sulla necessità di evitare che, mediante la stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l’assicurato potesse conseguire un indebito arricchimento.
Le Sezioni Unite del 2018: Il Principio Indennitario
La questione trova una sistemazione organica con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12565 del 2018, che stabilisce il principio secondo cui dall’ammontare del danno risarcibile deve essere detratto l’importo dell’indennità assicurativa che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza del fatto illecito.
Come chiarito dal Tribunale di Ancona, “il principio generale che regola la relazione tra cumulo indennizzo e risarcimento è detto ‘principio indennitario’ per il quale nessun danneggiato può lucrare dagli infortuni subiti”. Il Tribunale precisa inoltre che “il soggetto assicurato – danneggiato non può, quindi, fare cumulo fra indennizzo e risarcimento in quanto, così facendo, ne trarrebbe un beneficio maggiore in relazione a quanto a lui spettante per le diverse coperture assicurative e si troverebbe in una condizione di un beneficio eccedente il reale valore del danno patito”.
La Natura Giuridica delle Polizze Infortuni Private
Assicurazioni Contro i Danni
La giurisprudenza consolidata qualifica le polizze infortuni private come assicurazioni contro i danni, con conseguente applicazione del principio indennitario. Il Tribunale di Bologna ha chiarito che entrambe le prestazioni – il risarcimento RCA e l’indennizzo da polizza infortuni – “assolvono un’identica funzione risarcitoria e tendono al medesimo fine di eliminazione del danno”.
La Corte d’Appello di Firenze ha fornito i criteri distintivi per tale qualificazione, precisando che “la qualificazione della polizza infortuni come assicurazione contro i danni si desume dalla parametrazione dell’indennizzo alla gravità dell’invalidità secondo criteri tabellari, dal termine biennale per l’operatività della garanzia, dalla facoltà di recesso unilaterale in caso di sinistro e dall’assenza di elementi tipici delle polizze vita”.
Il Carattere Sussidiario dell’Obbligazione Assicurativa
Un aspetto fondamentale del sistema è rappresentato dal carattere sussidiario dell’obbligazione assicurativa. Come stabilito dal Tribunale di Treviso, “quando il danneggiato ottiene il risarcimento integrale dal responsabile cessa l’obbligo di indennizzo dell’assicuratore; se invece è l’assicuratore a indennizzare per primo, opera la surrogazione ex art. 1916 c.c.”
Il Tribunale di Bologna ha ulteriormente precisato che “dato il carattere sussidiario dell’obbligazione assicurativa, quando il danneggiato ottiene il risarcimento integrale da parte del responsabile civile o del suo assicuratore, cessa l’obbligo di indennizzo dell’assicuratore della polizza infortuni, venendo meno il presupposto stesso dell’obbligazione indennitaria”.
Le Modalità Operative del Divieto di Cumulo
Cumulo per Voci Omogenee
Il principio del divieto di cumulo non opera in modo assoluto, ma richiede un’analisi delle specifiche voci di danno coinvolte. Il Tribunale di Lodi ha chiarito che “il principio del divieto di cumulo tra indennizzo da polizza infortuni privata e risarcimento da responsabilità civile auto opera esclusivamente in relazione a poste risarcitorie tra loro omogenee”.
Questa precisazione assume particolare rilevanza pratica, poiché consente al danneggiato che abbia già percepito l’indennizzo per invalidità permanente dalla propria assicurazione infortuni di conservare il diritto al risarcimento delle voci di danno non omogenee, quali l’inabilità temporanea e le spese mediche non coperte dalla polizza infortuni.
L’Onere Probatorio
La distribuzione dell’onere probatorio rappresenta un aspetto procedurale di fondamentale importanza. Come chiarito dal Tribunale di Palermo, “grava sull’assicurato l’onere di provare l’esistenza dell’infortunio e delle sue conseguenze, mentre spetta all’assicuratore dimostrare, quale fatto impeditivo della pretesa attorea, che per il medesimo fatto dannoso l’assicurato ha già percepito un risarcimento dal terzo responsabile”.
Le Eccezioni al Principio: La Rinuncia alla Surroga
L’Orientamento Minoritario
Nonostante la consolidata applicazione del principio indennitario, la giurisprudenza ha individuato alcune eccezioni, particolarmente significative quando le polizze infortuni prevedono la rinuncia dell’assicuratore al diritto di surroga ex articolo 1916 del Codice Civile.
Il Tribunale di Milano ha sostenuto che l’indennizzo corrisposto da una polizza infortuni non deve essere scomputato dal risarcimento quando, sulla base di un’indagine sulla causa in concreto del contratto assicurativo, emerga che la polizza assolve una funzione previdenziale analoga a quella dell’assicurazione sulla vita.
I Criteri di Valutazione
La Corte d’Appello di Genova ha stabilito che nelle polizze assicurative contro gli infortuni in cui sia espressamente prevista la rinuncia dell’assicuratore al diritto di surroga, il principio indennitario non opera, essendo ammissibile il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno ottenuto dal responsabile civile.
La Corte ha precisato che “la clausola di rinuncia alla surroga costituisce indice inequivoco della volontà negoziale di attribuire alla polizza una causa non meramente risarcitoria ma anche previdenziale, configurando un contratto assicurativo atipico ai sensi dell’art. 1322 c.c., i cui interessi sono meritevoli di tutela”.
La Posizione Prevalente
Tuttavia, l’orientamento maggioritario mantiene ferma l’applicazione del principio indennitario anche in presenza di rinuncia alla surroga. Il Tribunale di Milano ha chiarito che “la rinuncia dell’assicuratore al diritto di surroga ex art. 1916 c.c., pur essendo validamente pattuibile, non consente all’assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo responsabile con l’indennizzo dovuto dall’assicuratore, in quanto il principio indennitario in materia assicurativa costituisce principio di ordine pubblico e quindi inderogabile”.
I Rapporti con Altri Sistemi Assicurativi
L’Assicurazione INAIL
Il principio indennitario trova applicazione anche nei rapporti tra assicurazioni private infortuni e assicurazione obbligatoria INAIL. La Corte d’Appello di Ancona ha stabilito che “il principio indennitario di cui all’art. 1910 comma 3 c.c., che vieta il cumulo di indennizzi derivanti dal medesimo evento lesivo, trova applicazione anche nell’ipotesi di concorso tra assicurazione privata infortuni e assicurazione obbligatoria INAIL”.
L’Onere Probatorio nei Rapporti con l’INAIL
Particolare attenzione merita la distribuzione dell’onere probatorio quando si tratta di dimostrare l’eventuale percezione di indennizzi INAIL. La Corte d’Appello di Ancona ha precisato che “grava sull’assicurato l’onere di provare che il cumulo tra l’indennità richiesta e le somme eventualmente già riscosse dall’INAIL non superi l’ammontare del danno effettivamente subito, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto azionato ai sensi dell’art. 2697 c.c.”
Gli Aspetti Processuali
La Natura dell’Eccezione
La compensatio lucri cum damno presenta caratteristiche processuali peculiari. Il Tribunale di Vibo Valentia ha chiarito che “l’eccezione di compensatio lucri cum damno, essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell’illecito e non già a verificare l’esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni”.
La Rilevabilità d’Ufficio
Il Tribunale di Monza ha precisato che “la compensatio lucri cum damno integra un’eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che la documentazione relativa all’indennizzo percepito può essere acquisita anche oltre le preclusioni istruttorie quando il danneggiato, pur non producendo spontaneamente la prova, non contesta la percezione dell’indennizzo una volta che questo sia stato allegato dalla controparte”.
Le Prospettive Future e le Questioni Aperte
L’Interpretazione Contrattuale
L’evoluzione giurisprudenziale mostra una crescente attenzione all’interpretazione delle concrete pattuizioni contrattuali. Il Tribunale di Monza ha evidenziato che “l’indagine sia condotta ponendo attenzione allo scopo in concreto voluto dalle parti”, suggerendo un approccio più flessibile nella valutazione della natura delle polizze infortuni.
La Tutela del Consumatore
Un aspetto di crescente rilevanza riguarda la tutela del consumatore che stipula polizze infortuni private nella convinzione di ottenere una protezione aggiuntiva rispetto alle coperture obbligatorie. La giurisprudenza più recente mostra una maggiore sensibilità verso questa problematica, pur mantenendo fermi i principi generali del sistema assicurativo.
Conclusioni
Il panorama giurisprudenziale delineato evidenzia la complessità della materia e la necessità di un approccio caso per caso nella valutazione dei rapporti tra assicurazioni private infortuni e responsabilità civile auto. Il principio indennitario rimane il criterio guida, ma la sua applicazione richiede un’attenta analisi delle specifiche clausole contrattuali e delle concrete modalità di funzionamento delle polizze.
La questione assume particolare rilevanza pratica per i professionisti del diritto, chiamati a consigliare i propri clienti sulla portata effettiva delle coperture assicurative stipulate e sulle strategie processuali più appropriate per la tutela dei loro diritti. La tendenza giurisprudenziale verso un’interpretazione più attenta alle specificità contrattuali lascia intravedere possibili sviluppi futuri, pur nel rispetto dei principi fondamentali che governano il sistema assicurativo italiano.
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale continuerà probabilmente a confrontarsi con le esigenze di tutela del consumatore e con l’innovazione dei prodotti assicurativi, richiedendo un costante aggiornamento degli operatori del diritto e una sempre maggiore attenzione alle specificità dei singoli contratti assicurativi.