Risarcimento ciclista

Inquadramento normativo

Il risarcimento danni da incidente stradale che coinvolgono i ciclisti rappresenta una materia in costante evoluzione, .

Il ciclista, conducente di velocipede, è equiparato ai conducenti di veicoli a motore ai fini della responsabilità civile. La disciplina applicabile comprende l’art. 2054 cod. civ., l’art. 182 del Codice della Strada sulla circolazione dei velocipedi, e l’art. 50 CdS che definisce i velocipedi.

Presunzioni di responsabilità

La presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra un’autovettura e una bicicletta. Come affermato dalla giurisprudenza, “in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un’autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità”salvo possa dimostrarsi attraverso prove concludenti una diversa distribuzione delle responsabilità.

Un avvocato esperto in sinistri stradali sa che questa presunzione di pari responsabilità ha carattere sussidiario e opera soltanto quando, in esito all’istruttoria e dopo attenta valutazione di tutte le prove raccolte, il giudice o l’assicurazione si trovi nell’impossibilità di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro e di attribuire le rispettive colpe.

Onere della prova

Per superare la presunzione di pari colpa non è sufficiente dimostrare la condotta colposa, anche grave, di uno dei conducenti. Occorre altresì provare che l’altro si sia esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza. Un avvocato del campo dell’ infortunistica stradale deve essere consapevole che la giurisprudenza ha chiarito che “la responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento di un ciclista, pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare l’incidente”.

L’accertamento di una condotta colposa da parte di uno dei conducenti solleva l’altro dall’onere probatorio solo quando la colpa del primo sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte del secondo.

Criteri per il concorso di colpa

I ciclisti sono tenuti al rispetto delle norme sulla circolazione stradale, in particolare:

  • L’obbligo di procedere su unica fila quando le condizioni della circolazione lo richiedano
  • L’obbligo di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata (art. 143 CdS)
  • L’obbligo di segnalare le manovre e di accertarsi della possibilità di effettuarle in sicurezza

La giurisprudenza ha precisato che “i ciclisti sono tenuti al rispetto dell’art. 143 del Codice della Strada, che impone di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata, non essendo sufficiente marciare nella propria mezzeria. La violazione di tale obbligo integra un profilo di colpa concorrente nella causazione del sinistro”.

Criteri di liquidazione del danno

Anche per i ciclisti si applicano i criteri generali di liquidazione del risarcimento sinistro stradale. Per le lesioni micropermanenti trova applicazione l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, mentre per le lesioni più gravi si fa riferimento alle tabelle elaborate dai tribunali.

Consigli pratici

  • Rispettare sempre le norme sulla circolazione dei velocipedi, in particolare l’obbligo di tenere la destra
  • Segnalare con anticipo le manovre di svolta o cambio di direzione
  • Utilizzare dispositivi di sicurezza: luci, catarifrangenti, giubbotto riflettente fuori dai centri abitati
  • Documentare il sinistro con fotografie e testimonianze
  • Non sottovalutare la propria posizione: anche in presenza di violazioni del codice della strada, la presunzione di pari responsabilità può operare a proprio favore
  • Conservare la bicicletta danneggiata fino alla definizione della pratica assicurativa
  • Rivolgersi tempestivamente a un avvocato esperto in risarcimento da incidente stradale per ottenere il giusto risarcimento .

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